Art. 72

In vigore dal 9 nov 2005
L'aiuto può essere concesso soltanto per il burro: a) acquistato nello Stato membro in cui si trova la sede principale del beneficiario, presso un fornitore o un condizionatore — in appresso denominato «fornitore» — a tal fine riconosciuto dall'autorità competente di detto Stato membro; b) che risponde: i) alle condizioni di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e ai requisiti della categoria nazionale di qualità di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 2771/95, nello Stato membro nel quale è stato fabbricato, e il cui imballaggio è contrassegnato in conformità; ii) ai requisiti della direttiva 92/46/CEE, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A, della medesima direttiva.
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Art. 72 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo