Art. 76
In vigore dal 9 nov 2005
Per ottenere il rilascio dei buoni di cui all', paragrafo 1, i beneficiari devono soddisfare le seguenti condizioni:
a)
impegnarsi per iscritto, nei confronti dell'autorità competente, a utilizzare il burro unicamente a vantaggio dei propri consumatori e a rimborsare integralmente l'aiuto ove si constati che il burro acquistato in virtù del presente regolamento è stato sviato dalla sua destinazione;
b)
impegnarsi per iscritto a mettere a disposizione delle autorità competenti, a loro richiesta, i documenti che consentono di accertare l'utilizzazione del burro;
c)
aver assolto correttamente gli impegni sottoscritti per i buoni loro rilasciati nei dodici mesi precedenti.
Lo Stato membro può decidere di rilasciare un buono qualora risulti che l'inadempienza dell'impegno di cui al primo comma, lettera c), non è stata commessa intenzionalmente o per negligenza grave e comporta conseguenze di minima importanza.
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