Art. 79

In vigore dal 9 nov 2005
Il buono dà diritto all'aiuto solo se corredato: a) di un attestato del beneficiario che certifichi il quantitativo di burro effettivamente acquistato e preso in consegna per mezzo del buono; b) di un duplicato della fattura quietanzata o del buono di consegna, controfirmati dal beneficiario.
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Art. 79 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo