Art. 78

In vigore dal 9 nov 2005
1.   La validità del buono è limitata al mese civile in esso indicato. Tuttavia, il burro può essere preso in consegna a partire dal ventesimo giorno del mese precedente il mese civile indicato sul buono fino al decimo giorno del mese successivo al mese di validità. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare a due mesi o a tre mesi civili la validità del buono. In questo caso, i mesi di validità sono indicati sul buono e il burro può essere preso in consegna a partire dal ventesimo giorno del mese precedente il mese civile indicato sul buono fino al decimo giorno del mese successivo al mese di validità. 2.   L'autorità competente può rilasciare, per lo stesso beneficiario, buoni validi per un periodo complessivo limitato a dodici mesi.
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