Art. 77
In vigore dal 9 nov 2005
1. Ogni buono reca in particolare le indicazioni seguenti:
a)
il nome e l'indirizzo dell'istituzione o collettività beneficiaria e, se del caso, del mandatario responsabile;
b)
il numero massimo dei consumatori presso l'istituzione o collettività beneficiaria;
c)
la quantità massima di burro a cui dà diritto;
d)
il mese e l'anno di validità.
2. La quantità massima di burro, di cui al paragrafo 1, lettera c), è di 2 kg al mese per consumatore dell'istituzione beneficiaria.
Storico versioni
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