Art. 77

In vigore dal 9 nov 2005
1.   Ogni buono reca in particolare le indicazioni seguenti: a) il nome e l'indirizzo dell'istituzione o collettività beneficiaria e, se del caso, del mandatario responsabile; b) il numero massimo dei consumatori presso l'istituzione o collettività beneficiaria; c) la quantità massima di burro a cui dà diritto; d) il mese e l'anno di validità. 2.   La quantità massima di burro, di cui al paragrafo 1, lettera c), è di 2 kg al mese per consumatore dell'istituzione beneficiaria.
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Art. 77 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo