Art. 80

In vigore dal 9 nov 2005
Salvo forza maggiore, l'autorità competente versa l'aiuto entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda e di tutti i documenti giustificativi. Qualora l'aggiudicatario adduca un motivo di forza maggiore per ottenere il pagamento dell'aiuto o quando è in corso un'indagine amministrativa sul diritto all'aiuto, il versamento è effettuato solo dopo che tale diritto sia stato riconosciuto. I documenti giustificativi e la relazione relativa al controllo di cui all' sono trasmessi al servizio o organismo di cui all' del regolamento (CE) n. 1258/1999 responsabile del versamento dell'aiuto.
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Art. 80 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo