Art. 85

In vigore dal 9 nov 2005
Alle procedure di gara il cui termine di presentazione delle offerte scade anteriormente al 15 dicembre 2005 si applicano i regolamenti (CE) n. 2571/97 e (CEE) n. 429/90. Gli imballaggi prestampati di cui agli del regolamento (CE) n. 2571/97, all' del regolamento (CEE) n. 429/90 e all' del regolamento (CEE) n. 2191/81 possono essere utilizzati fino al 1o settembre 2006. Gli impegni assunti a norma dell', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2571/97 e il riconoscimento degli stabilimenti e dei prodotti intermedi a norma dell' di detto regolamento restano validi nell'ambito del presente regolamento a condizione che, per quanto riguarda i riconoscimenti, le autorità competenti abbiano verificato il rispetto dell', paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. L'organismo competente si accerta che gli stabilimenti interessati assumano gli impegni supplementari di cui all' del presente regolamento entro il 1o marzo 2006. Il riconoscimento degli stabilimenti a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 429/90 resta valido nell'ambito del presente regolamento a condizione che le autorità competenti abbiano verificato l'osservanza dell', paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento. Il riconoscimento dei fornitori rilasciato a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2191/81 resta valido nell'ambito del presente regolamento.
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