Art. 71

In vigore dal 9 nov 2005
Ogni Stato membro può designare le istituzioni e collettività senza fini di lucro stabilite nel suo territorio — in appresso «i beneficiari» — che possono comprare burro a prezzo ridotto.
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Art. 71 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo