Art. 68

In vigore dal 9 nov 2005
1.   Fino al momento della presa in consegna del burro concentrato da parte degli operatori del commercio al minuto, ogni detentore di burro concentrato ai sensi del presente capitolo ha l'obbligo di tenere una contabilità di magazzino da cui risultino, per ogni consegna, il nome e l'indirizzo degli acquirenti del burro concentrato e i corrispondenti quantitativi acquistati. I detentori di burro concentrato ai sensi del presente capitolo che detengano anche burro concentrato soggetto alle disposizioni del capitolo II hanno l'obbligo di tenere una contabilità di magazzino separata per i prodotti che detengono a norma di ciascuno dei capitoli di cui trattasi. 2.   Per garantire il rispetto del disposto del paragrafo 1, il controllo è completato da una verifica contabile non preannunciata dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino dei detentori burro concentrato cui al medesimo paragrafo.
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Art. 68 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo