Art. 58
In vigore dal 9 nov 2005
1. La cauzione di destinazione è svincolata per i quantitativi per i quali è fornita la prova che sono stati presi in consegna nella fase del commercio al minuto nel termine massimo di 15 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto all', paragrafo 3.
Tuttavia, in deroga all', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2220/85, la cauzione di destinazione è svincolata nella misura dell'85 % del suo importo se la suddetta prova viene fornita nei sei mesi successivi al termine di 15 mesi di cui al primo comma.
2. Qualora debba essere utilizzato come prova di presa in consegna nella fase del commercio al minuto un esemplare di controllo T 5, che non è stato restituito all'organismo presso cui è depositata la cauzione entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all', paragrafo 3, in seguito a circostanze non imputabili all'interessato, questi può presentare alle autorità competenti, prima dello scadere del termine di 15 mesi di cui al paragrafo 1, primo comma, una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi che possono comprendere il documento di trasporto e un documento che comprovi che il prodotto è stato preso in consegna nella fase del commercio al minuto.
Storico versioni
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