Art. 43

In vigore dal 9 nov 2005
Gli Stati membri controllano periodicamente il rispetto degli obblighi di cui all', paragrafo 1, lettera i), e all', paragrafo 1, lettera d), punto vii), attraverso una verifica dei dati trasmessi.
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Art. 43 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo