Art. 7
In vigore dal 27 giu 2005
1. I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti non sensibili sono totalmente sospesi, ad eccezione degli elementi agricoli.
2. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti dei settori XI (a) e XI (b) la riduzione è del 20 %.
3. Le aliquote di dazio preferenziale calcolate a norma dell' del regolamento (CE) n. 2501/2001 (7) sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il giorno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi o massimi sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %.
5. Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato II come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non vengono ridotti.
6. Se per i dazi ridotti a norma dei paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non viene ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non viene applicato.
7. Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai prodotti dei settori per i quali dette preferenze sono state abolite, per il paese di origine interessato, ai sensi dell’, dell', paragrafo 8 e dell'allegato I, colonna C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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