Art. 3
In vigore dal 27 giu 2005
1. Un paese beneficiario viene escluso dal sistema quando la Banca mondiale l’abbia classificato come paese ad alto reddito per tre anni consecutivi e quando i cinque settori principali delle sue importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino meno del 75 % di tutte le sue importazioni coperte dall’SPG nella Comunità.
2. I paesi beneficiari firmatari di un accordo commerciale preferenziale con la Comunità che copra almeno tutte le preferenze previste a loro favore dal sistema attuale sono esclusi dall’elenco dell'allegato I.
3. La Commissione informa il paese beneficiario della sua esclusione dall’elenco dell’allegato I.
Storico versioni
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