Art. 6
In vigore dal 27 giu 2005
Ai fini del presente regolamento:
a)
per «dazi della tariffa doganale comune» si intendono i dazi specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (6), ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;
b)
per «settore» s’intende un qualsiasi settore della tariffa doganale comune, adottata con regolamento (CEE) n. 2658/87. Esclusivamente ai fini del presente regolamento, il settore XI è trattato come due settori distinti: il settore XI (a) comprendente i capitoli 50-60 della tariffa doganale comune e il settore XI (b) comprendente i capitoli 61-62 della tariffa doganale comune;
c)
per «comitato» s’intende il comitato di cui all’.
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