Art. 6

In vigore dal 27 giu 2005
Ai fini del presente regolamento: a) per «dazi della tariffa doganale comune» si intendono i dazi specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (6), ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari; b) per «settore» s’intende un qualsiasi settore della tariffa doganale comune, adottata con regolamento (CEE) n. 2658/87. Esclusivamente ai fini del presente regolamento, il settore XI è trattato come due settori distinti: il settore XI (a) comprendente i capitoli 50-60 della tariffa doganale comune e il settore XI (b) comprendente i capitoli 61-62 della tariffa doganale comune; c) per «comitato» s’intende il comitato di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:980:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo