Art. 10
In vigore dal 27 giu 2005
1. Fatto salvo il paragrafo 3, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso a condizione che:
a)
un paese o territorio tra quelli elencati nell’allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso entro il 31 ottobre 2005, e
b)
dall'esame della richiesta risulti che il paese richiedente soddisfa le condizioni di cui all', paragrafi 1, 2 e 3.
2. Il paese richiedente presenta una domanda scritta alla Commissione e fornisce esaurienti informazioni riguardo alla ratifica delle convenzioni di cui all’allegato III, nonché alla legislazione e alle misure finalizzate all’effettiva attuazione delle disposizioni delle convenzioni e al suo impegno di accettare e rispettare pienamente il meccanismo di verifica e di riesame previsto nelle convenzioni e negli strumenti connessi.
3. I paesi che beneficiano in via provvisoria del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento devono presentare entro il 31 ottobre 2005 una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione valuta le richieste a norma dell’.
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