Art. 15

In vigore dal 27 giu 2005
1.   Se l'aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta ai sensi delle disposizioni del presente capitolo, è pari o inferiore all'1 %, il dazio è totalmente sospeso. 2.   Se l'aliquota di un dazio specifico per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta ai sensi delle disposizioni del presente capitolo, è pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro, il dazio è totalmente sospeso. 3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l'aliquota finale del dazio preferenziale calcolata a norma del presente regolamento viene arrotondata per difetto al primo decimale.
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