Art. 14
In vigore dal 27 giu 2005
1. Le preferenze tariffarie di cui agli sono abolite per i prodotti originari di un paese beneficiario appartenenti a un determinato settore quando il valore medio delle importazioni comunitarie provenienti da tale paese dei prodotti appartenenti al settore in questione, a cui si applica il regime di cui beneficia il paese suddetto, superi per tre anni consecutivi, sulla base dei più recenti dati disponibili al 1o settembre 2004, il 15 % del valore delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti da tutti i paesi e territori elencati nell’allegato I. La soglia fissata per ciascuno dei settori XI (a) e XI (b) è del 12,5 %.
2. I settori depennati a norma del paragrafo 1 sono elencati nell’allegato I, colonna C.
3. L’esclusione dei settori dal sistema si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2008.
4. La Commissione informa il paese beneficiario dell’esclusione di un settore.
5. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari per i settori che rappresentano oltre il 50 %, in valore, di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità originarie dei paesi in questione.
6. COMEXT è la fonte statistica utilizzata ai fini del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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