Art. 11
In vigore dal 27 giu 2005
1. Quando riceve una domanda corredata delle informazioni di cui all’, la Commissione la esamina tenendo conto delle conclusioni delle organizzazioni e delle agenzie internazionali competenti. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente.
2. La Commissione decide, sulla base dell'esame di cui al paragrafo 1 e secondo la procedura di cui all', paragrafo 4, se concedere a un paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo a decorrere dal 1o gennaio 2006.
3. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2. Il paese a cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato della data di entrata in vigore della relativa decisione. La Commissione, entro il 15 dicembre 2005, pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con l'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.
4. Un paese richiedente al quale non sia concesso il regime speciale di incentivazione può chiedere e ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione.
5. La Commissione gestisce tutti i contatti con il paese richiedente, per quanto concerne la richiesta, in stretto coordinamento con il comitato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4.
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