Art. 8
In vigore dal 27 giu 2005
1. I dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati nell’allegato II originari di un paese incluso nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo sono sospesi.
2. I dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1 sono interamente sospesi, tranne quelli sui prodotti a cui si applicano anche dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti dei codici NC 1704 10 91 e 1704 10 99 è limitato al 16 % del valore in dogana.
3. Per un paese beneficiario il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo non comprende i prodotti dei settori per i quali dette preferenze tariffarie sono state revocate ai sensi dell’allegato I, colonna C.
Storico versioni
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