Art. 12

In vigore dal 27 giu 2005
1.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i dazi della tariffa doganale comune su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di un paese che, ai sensi dell'allegato I, beneficia del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, sono totalmente sospesi. 2.   I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1006 sono ridotti del 20 % il 1o settembre 2006, del 50 % il 1o settembre 2007 e dell'80 % il 1o settembre 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1o settembre 2009. 3.   I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti del codice NC 0803 00 19 sono ridotti ogni anno del 20 % a decorrere dal 1o gennaio 2002. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1o gennaio 2006. 4.   I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 sono ridotti del 20 % il 1o luglio 2006, del 50 % il 1o luglio 2007 e dell'80 % il 1o luglio 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1o luglio 2009. 5.   Fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi a norma dei paragrafi 2 e 4, un contingente tariffario globale a dazio zero sarà aperto per ogni campagna di commercializzazione rispettivamente per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e alla sottovoce 1701 11 10 , originari dei paesi che beneficiano di questo regime speciale. I contingenti tariffari iniziali per la campagna di commercializzazione 2001/2002 saranno pari a 2 517 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 , e a 74 185 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per i prodotti di cui alla sottovoce 1701 11 10 . Per ciascuna delle successive campagne di commercializzazione, i contingenti saranno aumentati del 15 % rispetto a quelli della campagna di commercializzazione precedente. 6.   La Commissione adotta norme dettagliate che disciplinano l'apertura e la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 5, secondo la procedura di cui all', paragrafo 4. Per l'apertura e la gestione di tali contingenti, la Commissione è assistita dai comitati di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nei settori interessati. 7.   I paesi che le Nazioni Unite depennano dall’elenco dei paesi meno sviluppati vengono depennati anche dall'elenco dei beneficiari del presente regime. L’esclusione di un paese dal regime e la fissazione di un periodo transitorio di almeno tre anni sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2005/980 — Testo vigente | Portale Normativo