Art. 9

In vigore dal 27 giu 2005
1.   Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo può essere concesso ai paesi che: a) abbiano ratificato ed effettivamente applicato le convenzioni di cui alla Parte A dell’allegato III, e b) abbiano ratificato ed effettivamente applicato almeno sette delle convenzioni di cui alla Parte B dell’allegato III, e c) si impegnino a ratificare e a porre effettivamente in applicazione entro il 31 dicembre 2008 le convenzioni di cui alla Parte B dell’allegato III che non hanno ancora ratificato e effettivamente applicato, e d) si impegnino a mantenere la ratifica delle convenzioni e delle relative leggi/misure di attuazione e accettino che l'applicazione sia periodicamente soggetta a verifica e riesame a norma delle disposizioni di attuazione delle convenzioni che hanno ratificato, e e) siano considerati paesi vulnerabili ai sensi del paragrafo 3. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettere a) e c), per paesi che debbono far fronte a specifici vincoli costituzionali, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo può essere concesso a un paese che non ha ratificato ed effettivamente applicato un massimo di due delle sedici convenzioni elencate nella parte A dell'allegato III, a condizione che: a) il paese in questione abbia assunto l'impegno formale di firmare, ratificare e applicare ogni rimanente convenzione una volta che venga accertato che non esiste alcuna incompatibilità con la sua costituzione al più tardi il 31 ottobre 2005, e b) in caso di incompatibilità con la sua costituzione, il paese in questione si sia formalmente impegnato a firmare e a ratificare ogni rimanente convenzione al più tardi il 31 dicembre 2006. Prima della fine del 2006, la Commissione riferisce al Consiglio sulla conformità del paese interessato ai succitati requisiti. La concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo al paese in questione oltre il 1o gennaio 2007 è subordinata a una decisione del Consiglio. Laddove opportuno, e sulla base della succitata relazione, la Commissione propone al Consiglio una siffatta continuazione. 3.   Sono definiti paesi vulnerabili quelli: a) che la Banca mondiale non abbia classificato per tre anni consecutivi come paesi ad alto reddito e i cui cinque settori principali delle loro importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino più del 75 % in valore di tutte le loro importazioni coperte dall’SPG e b) le cui importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino meno dell’1 %, in valore di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità. Ci si è basati sui dati disponibili al 1o settembre 2004 (media su tre anni consecutivi). 4.   La Commissione verifica lo stato di ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni di cui all’allegato III. Prima della fine del periodo di applicazione del presente regolamento, e in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni suddette, comprese raccomandazioni da parte degli organi di controllo.
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