Art. 21
In vigore dal 27 giu 2005
1. Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore comunitario di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento per detto prodotto, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.
2. La Commissione adotta una decisione formale di avviare un'inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre il termine che non può superare i quattro mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.
3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con il paese beneficiario interessato o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta.
4. Nel considerare l'eventuale esistenza di gravi difficoltà la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi nella misura in cui siano disponibili informazioni sui produttori comunitari al riguardo:
—
quota di mercato
—
produzione
—
scorte
—
capacità di produzione
—
fallimenti
—
redditività
—
utilizzazione degli impianti
—
occupazione
—
importazioni
—
prezzi.
5. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali e previa consultazione del comitato, può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all', paragrafo 5.
6. La Commissione adotta una decisione entro un mese, secondo la procedura di cui all', paragrafo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione.
7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie.
8. Qualora le importazioni di prodotti del settore XI (b), di cui all', paragrafo 1, originari di un paese beneficiario:
a)
aumentino di almeno il 20 % in quantità (per il volume) rispetto al precedente anno civile, oppure
b)
superino il 12,5 % del valore delle importazioni comunitarie provenienti da tutti i paesi e territori elencati nell'allegato I durante un qualsiasi periodo di dodici mesi,
il 1o gennaio di ogni anno durante il periodo di applicazione del presente regolamento, la Commissione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro e dopo averne informato il comitato, abolisce le preferenze di cui agli con riguardo ai prodotti del settore XI (b). Tale disposizione non si applica ai paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all' e ai paesi la cui quota di importazioni nella Comunità, come stabilito nell', paragrafo 1, non superi l'8 %. La Commissione informa il paese beneficiario dell'abolizione delle preferenze. L'abolizione delle preferenze ha effetto due mesi dopo la pubblicazione della decisione in tal senso della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni
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