Art. 26
In vigore dal 27 giu 2005
La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 5, le modifiche degli allegati del presente regolamento rese necessarie:
a)
da modifiche della nomenclatura combinata;
b)
da cambiamenti della posizione o della classificazione internazionale di paesi o territori;
c)
dall’applicazione dell’, paragrafo 2;
d)
dal fatto che un paese abbia raggiunto la soglia di cui all’, paragrafo 1;
e)
dall’esigenza di compilare l’elenco definitivo dei paesi beneficiari entro il 15 dicembre 2005 ai sensi dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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