Art. 29
In vigore dal 27 giu 2005
Si considera che il regolamento (CE) n. 552/97 (12), che fa riferimento ai regolamenti (CE) n. 3281/94 (13) e (CE) n. 1256/96 del Consiglio (14), faccia riferimento alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. Si considera che i regolamenti (CE) n. 1381/2002 (15) e (CE) n. 1401/2002 (16) della Commissione che fanno riferimento al regolamento (CE) n. 2501/2001, facciano riferimento alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
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