Art. 27

In vigore dal 27 giu 2005
1.   Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i propri dati statistici relativi ai prodotti immessi in libera pratica durante il trimestre di riferimento con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per numero di codice TARIC, devono specificare, per ogni paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (10) e del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione (11). 2.   A norma dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, precisazioni sui quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nei mesi precedenti con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali punti includono i prodotti di cui al paragrafo 3. 3.   La Commissione sorveglia, in stretta collaborazione con gli Stati membri, le importazioni dei prodotti del codice NC 0803 00 19 , delle voci tariffarie 0603 , 1006 , 1701 , 1704 e 6403 e dei codici NC 1604 14 , 1604 19 31 , 1604 19 39 , 1604 20 70 , 2002 90 e 2103 20 onde stabilire se sussistano le condizioni di cui agli .
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