Art. 25

In vigore dal 27 giu 2005
Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agricola comune a norma dell'articolo 37 del trattato, di quelle adottate in virtù della politica commerciale comune a norma dell'articolo 133 del trattato o di tutte le altre clausole di salvaguardia che potrebbero essere applicate.
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