Art. 22

In vigore dal 27 giu 2005
Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità, in particolare in una o più delle regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione, su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa, dopo averne informato il comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato.
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