Art. 23
In vigore dal 27 giu 2005
1. La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell' o 22 prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il Consiglio e gli Stati membri.
2. Qualunque Stato membro può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi dell' o 22. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:980:oj#art-23