Art. 23

In vigore dal 27 giu 2005
1.   La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell' o 22 prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il Consiglio e gli Stati membri. 2.   Qualunque Stato membro può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi dell' o 22. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese.
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