Art. 24
In vigore dal 27 giu 2005
I prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 originari di paesi beneficiari possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni del mercato comunitario. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide quali siano i prodotti cui applicare la sorveglianza.
Tutti i periodi di cui all' superiori a due mesi sono ridotti a due mesi nei seguenti casi:
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quando il paese beneficiario non ottempera alle norme di origine o non fornisce la cooperazione amministrativa di cui all', oppure
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quando le importazioni di prodotti dei capitoli da 1 a 24 che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superano in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario.
Storico versioni
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