Art. 15

Determinazione del prezzo da pagare all’offerente e pagamento

In vigore dal 29 mar 2005
Determinazione del prezzo da pagare all’offerente e pagamento 1.   Il prezzo da pagare all'offerente è quello determinato in applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, per merce resa non scaricata al magazzino, valido alla data fissata come primo giorno di consegna e tenuto conto delle maggiorazioni e delle detrazioni di cui all’ e del disposto dell' del presente regolamento. In caso di presa in consegna nei magazzini dell'offerente in applicazione dell', il prezzo da pagare viene stabilito in base al prezzo di intervento in vigore il giorno dell'accettazione dell'offerta, adattato in base alle maggiorazioni e detrazioni applicabili e diminuito delle spese di trasporto più favorevoli dal luogo in cui il risone è preso in consegna sino al centro di intervento più vicino, nonché delle spese di uscita dall'ammasso. Tali spese sono determinate dall'organismo di intervento. 2.   Il pagamento viene effettuato tra il trentaduesimo ed il trentasettesimo giorno successivo a quello della presa in consegna di cui all', paragrafo 1, o all’, paragrafo 1. Qualora si applichi l', paragrafo 2, il pagamento viene effettuato quanto prima dopo la comunicazione del risultato dell'ultima analisi all'offerente. Se il pagamento è subordinato alla produzione di una fattura da parte dell'offerente e se quest'ultima non viene presentata entro i termini di cui al primo comma, il pagamento deve aver luogo nei cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione effettiva della fattura.
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