Art. 17

Controllo del livello di contaminazione radioattiva

In vigore dal 29 mar 2005
Controllo del livello di contaminazione radioattiva Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del riso si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003.
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