Art. 18
Norme nazionali
In vigore dal 29 mar 2005
Norme nazionali
Gli organismi di intervento stabiliscono, ove necessario, procedure e condizioni complementari di presa in consegna compatibili con quelle del presente regolamento, per tener conto delle condizioni particolari esistenti nello Stato membro di appartenenza.
Storico versioni
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