Art. 16
Sorveglianza del prodotto ammassato
In vigore dal 29 mar 2005
Sorveglianza del prodotto ammassato
L'operatore che esegua, per conto dell'organismo di intervento, l'ammasso dei prodotti acquistati sorveglia regolarmente la presenza e lo stato di conservazione degli stessi ed informa immediatamente detto organismo di qualsiasi eventuale problema.
L'organismo di intervento verifica almeno una volta all'anno la qualità del prodotto ammassato. La campionatura a tal fine può aver luogo al momento della compilazione dell’inventario annuale delle scorte previsto dal regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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