Art. 14
Bolla di presa in consegna
In vigore dal 29 mar 2005
Bolla di presa in consegna
L'organismo di intervento compila una bolla di presa in consegna per ciascuna partita. L'offerente o il suo rappresentante possono presenziare alla compilazione di detta bolla.
Nella bolla sono indicati almeno i seguenti dati:
a)
data della verifica del quantitativo e dei requisiti minimi;
b)
varietà e peso della merce consegnata;
c)
numero di campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo;
d)
caratteristiche fisiche e qualitative constatate.
Storico versioni
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