Art. 14

Bolla di presa in consegna

In vigore dal 29 mar 2005
Bolla di presa in consegna L'organismo di intervento compila una bolla di presa in consegna per ciascuna partita. L'offerente o il suo rappresentante possono presenziare alla compilazione di detta bolla. Nella bolla sono indicati almeno i seguenti dati: a) data della verifica del quantitativo e dei requisiti minimi; b) varietà e peso della merce consegnata; c) numero di campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo; d) caratteristiche fisiche e qualitative constatate.
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Bolla di presa in consegna (Art. 14 Regolamento (UE) 2005/489) — Testo vigente | Portale Normativo