Art. 14 · Bolla di presa in consegna

Art. 14

Bolla di presa in consegna

In vigore dal 29 mar 2005
Bolla di presa in consegna L'organismo di intervento compila una bolla di presa in consegna per ciascuna partita. L'offerente o il suo rappresentante possono presenziare alla compilazione di detta bolla. Nella bolla sono indicati almeno i seguenti dati: a) data della verifica del quantitativo e dei requisiti minimi; b) varietà e peso della merce consegnata; c) numero di campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo; d) caratteristiche fisiche e qualitative constatate.
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