Art. 12
Verifica dei requisiti qualitativi
In vigore dal 29 mar 2005
Verifica dei requisiti qualitativi
1. Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ai sensi dell’, per l’accettazione del prodotto all’intervento, l’organismo di intervento preleva alcuni campioni in presenza dell’offerente o del suo rappresentante debitamente abilitato.
Sono prelevati tre campioni rappresentativi aventi massa unitaria minima di un chilogrammo, destinati rispettivamente:
a)
all'offerente;
b)
al magazzino in cui è prevista la consegna;
c)
all'organismo di intervento.
Per una campionatura rappresentativa, il numero di prelievi da effettuare è ottenuto dividendo il quantitativo della partita offerta per dieci tonnellate. Ciascun prelievo ha peso identico. I campioni rappresentativi sono ottenuti dividendo il totale dei prelievi per tre.
La verifica dei requisiti qualitativi si effettua sul campione rappresentativo destinato al magazzino in cui avviene la presa in consegna.
2. In caso di presa in consegna del prodotto fuori dal magazzino dell’offerente, sono costituiti campioni rappresentativi per ciascuna consegna parziale (autocarro, chiatta, vagone), alle condizioni stabilite al paragrafo 1.
L'esame di ogni consegna parziale può essere limitato, prima che la merce entri nel magazzino di intervento, ad una verifica del tenore di umidità, del tasso di impurezza e dell'assenza di insetti vivi. Tuttavia, qualora in una fase successiva risulti dall'esito finale della verifica che una consegna parziale non è conforme ai requisiti di qualità minima, la presa in consegna della partita è rifiutata. L’intera partita deve essere ritirata. Le spese sostenute per l’operazione sono a carico dell’offerente.
L'organismo di intervento che in uno Stato membro sia in grado di verificare tutti i requisiti relativi alla qualità minima per ciascuna consegna parziale, prima che la merce entri in magazzino, rifiuta la presa in consegna di una partita parziale non conforme a detti requisiti.
3. Per la presa in consegna nel magazzino dell’offerente, ai sensi dell’, la verifica viene effettuata sulla base di un campione rappresentativo della partita offerta alle condizioni stabilite al paragrafo 1.
Dalla verifica deve risultare che la merce risponde ai requisiti relativi alla qualità minima. In caso contrario, la presa in consegna della partita è rifiutata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:489:oj#art-12