Art. 3
Requisiti minimi
In vigore dal 29 mar 2005
Requisiti minimi
1. Per essere ammissibile all'intervento, il risone deve essere sano, leale e mercantile.
2. Il risone è considerato sano, leale e mercantile se:
a)
è privo di odore e di insetti vivi;
b)
il tenore di umidità non supera il 14,5 %;
c)
la resa alla lavorazione non è inferiore di cinque punti alle rese di base di cui all'allegato II, parte A;
d)
la percentuale di impurezze varie, la percentuale di grani di riso di altre varietà e la percentuale di grani che non sono di qualità perfetta, conformemente all’allegato del regolamento (CE) n. 1785/2003, non superano le percentuali minime indicate all’allegato III del presente regolamento, per tipo di riso;
e)
il tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria.
3. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, per «impurezze varie» si intendono sostanze estranee diverse dal riso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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