Art. 4
Detrazioni e maggiorazioni
In vigore dal 29 mar 2005
Detrazioni e maggiorazioni
Le detrazioni e le maggiorazioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 si applicano al prezzo di intervento del risone offerto all’intervento, moltiplicandolo per la somma delle percentuali di detrazione e di maggiorazione calcolate come segue:
a)
se il tenore di umidità del risone supera il 13 %, la percentuale di detrazione è pari alla differenza tra il tenore di umidità del risone offerto all’intervento, misurato con una precisione di un decimale, e 13 %;
b)
se la resa alla lavorazione del risone si discosta dalla resa di base alla lavorazione per la varietà considerata prevista nell'allegato II, parte A, si applicano le maggiorazioni e le detrazioni indicate nell'allegato II, parte B, per varietà di riso;
c)
se i difetti dei grani del risone superano le tolleranze ammesse per la qualità tipo del risone, si applica la percentuale di detrazione indicata nell'allegato IV, per tipo di riso;
d)
se la percentuale di impurezze varie supera lo 0,1 %, il risone può essere acquistato all'intervento solo applicando al prezzo di intervento una detrazione dello 0,02 % per ogni centesimo di punto percentuale di superamento;
e)
se una partita di risone è offerta all’intervento per una varietà determinata e comporta una percentuale di grani di riso di altre varietà superiore al 3 %, la partita è acquistata con una detrazione dal prezzo di intervento dello 0,1 % per ogni decimo di punto percentuale di superamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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