Art. 7

Attribuzione dei quantitativi

In vigore dal 29 mar 2005
Attribuzione dei quantitativi 1.   Entro il primo giorno lavorativo del mese di maggio, l’autorità competente dello Stato membro verifica se il quantitativo totale dell’offerta relativa alla quota n. 1 supera il quantitativo disponibile. In caso di superamento, essa calcola un coefficiente di attribuzione dei quantitativi con sei decimali. Tale coefficiente è fissato al valore più elevato possibile per fare in modo che, tenuto conto del quantitativo minimo di ciascuna offerta, il quantitativo totale attribuito sia inferiore o uguale al quantitativo disponibile. Se non c’è superamento, il coefficiente di attribuzione è pari a 1. Se del caso, il quantitativo non utilizzato, pari alla differenza tra il quantitativo disponibile e il quantitativo totale attribuito, si aggiunge al quantitativo previsto per la quota n. 2. Entro il giorno successivo alla data indicata nel primo comma, l'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione il valore del coefficiente di attribuzione, il quantitativo totale attribuito e il quantitativo non utilizzato riportato alla quota n. 2. Tale informazione è pubblicata quanto prima dalla Commissione sul suo sito Web. Entro il secondo giorno successivo alla data indicata nel primo comma, l'autorità competente dello Stato membro comunica all'offerente che l’offerta è stata accettata limitatamente ad un quantitativo pari al quantitativo offerto moltiplicato per il coefficiente di attribuzione. Detto quantitativo è tuttavia azzerato se risulta inferiore al quantitativo minimo indicato nell'offerta. 2.   Per la quota n. 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il primo giorno lavorativo del mese di luglio, i quantitativi offerti, se del caso con l'indicazione dei quantitativi minimi. La comunicazione avviene per via elettronica, conformemente al modulo di cui all’allegato VI, ed è obbligatoria anche qualora non vi siano offerte. La Commissione raccoglie le offerte presentate negli Stati membri e verifica se il quantitativo totale delle offerte supera il quantitativo disponibile. In caso di superamento, essa applica un coefficiente di attribuzione dei quantitativi con sei decimali. Tale coefficiente è fissato al valore più elevato possibile per fare in modo che, tenendo conto del quantitativo minimo di ciascuna offerta, il quantitativo totale attribuito sia inferiore o uguale al quantitativo disponibile. Se non c’è superamento, il coefficiente di attribuzione è pari a 1. Entro tre giorni lavorativi dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'autorità competente dello Stato membro comunica all'offerente che l’offerta è stata accettata limitatamente ad un quantitativo attribuito pari al quantitativo offerto moltiplicato per il coefficiente di attribuzione. Detto quantitativo è tuttavia azzerato se risulta inferiore al quantitativo minimo indicato nell'offerta. 3.   La cauzione di cui all’, paragrafo 2, lettera i), è svincolata proporzionalmente al quantitativo offerto ma non attribuito. La cauzione è svincolata integralmente non appena il 95 % del quantitativo attribuito è consegnato, conformemente al disposto dell'.
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