Art. 8
Spese di trasporto
In vigore dal 29 mar 2005
Spese di trasporto
1. Le spese di trasporto dal magazzino in cui si trova la merce al momento della presentazione dell'offerta sino al centro di intervento più vicino sono a carico dell'offerente.
2. Se l'organismo di intervento non prende in consegna il risone presso il centro di intervento più vicino, le spese di trasporto supplementari sono a carico dell'organismo di intervento.
3. Le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 sono determinate dall'organismo di intervento.
Storico versioni
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