Art. 9
Consegna
In vigore dal 29 mar 2005
Consegna
1. La data e il centro di intervento in cui viene effettuata la consegna sono stabiliti dall'organismo di intervento, che ne dà comunicazione all'offerente quanto prima. Tali condizioni possono essere contestate entro due giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della comunicazione.
2. La consegna al centro di intervento deve essere effettuata entro la fine del terzo mese successivo a quello di ricezione dell'offerta e comunque non oltre il 31 agosto della campagna in corso.
In caso di consegna frazionata, l'ultima frazione della partita deve essere consegnata conformemente al primo comma.
3. La ricezione della consegna è effettuata dall'organismo di intervento alla presenza dell'offerente o del suo rappresentante debitamente abilitato.
Storico versioni
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