Art. 11
Presa in consegna nel magazzino dell’offerente
In vigore dal 29 mar 2005
Presa in consegna nel magazzino dell’offerente
1. L'organismo di intervento può prendere in consegna il risone non presso il centro di intervento designato dall'offerente bensì nel luogo in cui la merce è depositata al momento della presentazione dell'offerta. In tal caso, la merce presa in consegna deve essere depositata separatamente dalle altre merci.
La data di presa in consegna coincide con quella della verifica delle caratteristiche minime indicate nella bolla di presa in consegna di cui all'.
2. Se la presa in consegna è effettuata alle condizioni di cui al paragrafo 1, il quantitativo può essere verificato sulla base della contabilità di magazzino, che deve essere conforme alle norme professionali e a quelle dell'organismo di intervento e sempreché:
a)
la contabilità di magazzino indichi:
—
il peso constatato per pesatura, la quale deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi,
—
le caratteristiche qualitative al momento della pesatura, in particolare il tenore di umidità,
—
gli eventuali trasferimenti,
—
i trattamenti effettuati;
b)
l'ammassatore dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nella contabilità di magazzino.
Il peso da prendere in considerazione è quello indicato nella contabilità di magazzino, eventualmente adattato per tenere conto di una differenza tra il tenore di umidità constatato al momento della pesatura e quello constatato sul campione rappresentativo.
Tuttavia, l'organismo di intervento effettua, entro 30 giorni dalla data della presa in consegna dei prodotti, una verifica volumetrica di controllo. L'eventuale differenza tra il quantitativo pesato e quello stimato secondo il metodo volumetrico non può superare il 6 %.
Se, con il metodo volumetrico di cui al terzo comma, il peso ottenuto è inferiore di meno del 6 % al quantitativo registrato nella contabilità di magazzino dell'ammassatore, sono a carico di quest'ultimo tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati al momento di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna.
Se, con il metodo volumetrico di cui al terzo comma, il peso ottenuto è inferiore di più del 6 % al quantitativo registrato nella contabilità di magazzino dell'ammassatore, quest’ultimo procede immediatamente ad una pesatura. Se il peso constatato è inferiore a quello indicato, le spese della pesatura sono a carico dell'ammassatore; in caso contrario, esse sono a carico del FEAOG.
Storico versioni
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