Art. 10
Presa in consegna da parte dell'organismo di intervento
In vigore dal 29 mar 2005
Presa in consegna da parte dell'organismo di intervento
1. L'organismo di intervento prende in consegna il riso offerto dopo avere verificato, eventualmente per mezzo di un suo rappresentante, sulla merce resa al magazzino di intervento, il quantitativo e i requisiti minimi di cui agli , conformemente alle disposizioni dell'.
2. Il quantitativo consegnato è verificato per pesatura alla presenza dell'offerente e di un rappresentante dell'organismo di intervento che offra tutte le garanzie di indipendenza dall'offerente. Il rappresentante dell'organismo di intervento può essere l’ammassatore.
3. Se agisce tramite l’ammassatore, l'organismo di intervento procede, entro 30 giorni a decorrere dalla fine della consegna, ad un controllo comprendente almeno una verifica del peso con il metodo «della misurazione volumetrica».
Se, con il metodo di cui al primo comma, il peso ottenuto è inferiore di meno del 6 % al quantitativo registrato nella contabilità di magazzino dell'ammassatore, sono a carico di quest'ultimo tutte le spese relative ai quantitativi mancanti constatati al momento di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna.
Se, con il metodo di cui al primo comma, il peso ottenuto è inferiore di più del 6 % al quantitativo registrato nella contabilità di magazzino dell'ammassatore, si procede immediatamente ad una pesatura della merce. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore se il peso constatato è inferiore a quello registrato nella contabilità di magazzino; in caso contrario, le spese di pesatura sono a carico dell'organismo di intervento.
Storico versioni
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