Art. 2

Acquisto da parte dell'organismo di intervento

In vigore dal 29 mar 2005
Acquisto da parte dell'organismo di intervento 1.   Durante il periodo di acquisto di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, chiunque detenga una partita minima di 20 tonnellate di risone raccolto nella Comunità può offrirla in vendita all'organismo di intervento. Una partita è composta di riso di una medesima varietà. Gli Stati membri possono elevare il quantitativo minimo della partita di cui al primo comma. 2.   Qualora una partita sia oggetto di consegne parziali (autocarro, chiatta, vagone, ecc.), ognuna di esse è rispondente ai requisiti minimi di cui all’ del presente regolamento, fatto salvo il disposto dell'.
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Acquisto da parte dell'organismo di intervento (Art. 2 Regolamento (UE) 2005/489) — Testo vigente | Portale Normativo