Art. 6

Offerte di vendita da parte degli operatori

In vigore dal 29 mar 2005
Offerte di vendita da parte degli operatori 1.   Le offerte di vendita all'intervento sono presentate per iscritto ad un organismo di intervento, anche in particolare per via elettronica, attenendosi al modello messo a disposizione da detto organismo. Pena l’inammissibilità, le offerte relative alle quote n. 1 e n. 2 devono essere presentate dal 1o al 9 aprile e dal 1o al 9 giugno rispettivamente. 2.   L'autorizzazione deve comportare chiaramente quanto segue: a) il nome e cognome dell'offerente; b) il luogo di magazzinaggio del riso offerto; c) il quantitativo offerto, ai sensi dell'; d) la varietà; e) le caratteristiche principali, inclusa la resa globale e la resa in grani interi alla lavorazione; f) anno di raccolta; g) il quantitativo minimo dell'offerta, al di sotto del quale l'offerta è considerata dall'offerente come non presentata; h) il centro di intervento per il quale è presentata; i) la prova della costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 50 EUR per tonnellata di risone, ridotta a 20 EUR per i produttori o le associazioni di produttori che hanno adempiuti agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione (5); j) la dichiarazione che il prodotto è di origine comunitaria, con indicazione della regione di produzione; k) i trattamenti fitosanitari effettuati, con indicazione delle dosi utilizzate. 3.   Le offerte sono presentate all'organismo di intervento dello Stato membro di produzione per il centro di intervento di detto Stato membro più vicino al luogo in cui si trova il risone al momento dell'offerta. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, per «centro di intervento più vicino» si intende il centro, sul territorio dello Stato membro produttore, verso il quale il risone può essere inoltrato con le spese meno elevate. 4.   Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate. 5.   In caso di inammissibilità dell'offerta, l’organismo di intervento ne informa l’operatore entro i dieci giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’offerta.
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