Art. 5

Quantitativi ammissibili all’intervento

In vigore dal 29 mar 2005
Quantitativi ammissibili all’intervento A partire dalla campagna 2004/2005, i quantitativi di risone ammissibili all’intervento per ciascuna campagna sono suddivisi in una quota specifica per ciascuno Stato membro produttore (quota n. 1), conformemente alla tabella che figura all’allegato V, e una quota comune all’insieme della Comunità, costituita dai quantitativi non attribuiti della quota n. 1 (quota n. 2).
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