Art. 13

Determinazione delle caratteristiche della merce

In vigore dal 29 mar 2005
Determinazione delle caratteristiche della merce 1.   In caso di accettazione della merce, al termine dell'esame effettuato conformemente all’, si procede alla determinazione precisa delle caratteristiche della merce ai fini di stabilire il prezzo da pagare all'offerente. Tale prezzo è determinato, per la partita offerta, in base alla media ponderata dei risultati delle analisi dei campioni rappresentativi di cui all’. I risultati delle analisi sono comunicati all'offerente con il rilascio della bolla di presa in consegna di cui all'. 2.   Nel caso in cui l'offerente contesti i risultati dell'analisi effettuata in applicazione del paragrafo 1 per determinare il prezzo, un laboratorio riconosciuto dalle competenti autorità procede ad una nuova analisi precisa delle caratteristiche della merce, sulla base di nuovi campioni rappresentativi costituiti, in parti eguali, di campioni conservati dall'offerente e dall'organismo di intervento. In caso di consegna parziale della partita offerta, il risultato corrisponde alla media ponderata dei risultati delle analisi dei nuovi campioni rappresentativi di ciascuna delle consegne parziali. Il risultato di queste ultime analisi è determinante per il prezzo da pagare all'offerente. Le spese di queste nuove analisi sono a carico della parte soccombente.
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Determinazione delle caratteristiche della merce (Art. 13 Regolamento (UE) 2005/489) — Testo vigente | Portale Normativo