Art. 16 · Sorveglianza del prodotto ammassato

Art. 16

Sorveglianza del prodotto ammassato

In vigore dal 29 mar 2005
Sorveglianza del prodotto ammassato L'operatore che esegua, per conto dell'organismo di intervento, l'ammasso dei prodotti acquistati sorveglia regolarmente la presenza e lo stato di conservazione degli stessi ed informa immediatamente detto organismo di qualsiasi eventuale problema. L'organismo di intervento verifica almeno una volta all'anno la qualità del prodotto ammassato. La campionatura a tal fine può aver luogo al momento della compilazione dell’inventario annuale delle scorte previsto dal regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione (6).
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