Art. 66

Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Fatto salvo il disposto dell’, qualora un’infrazione sia dovuta alla negligenza dell’agricoltore, viene applicata una riduzione all’importo complessivo dei pagamenti diretti, quali definiti all’, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003, che sono stati o dovrebbero essere erogati all’agricoltore in questione in seguito alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile in cui è avvenuto l’accertamento. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell’importo complessivo in questione. Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall'autorità di controllo competente conformemente all', paragrafo 1, lettera c), l'organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1 % o di aumentarla al 5 % dell’importo complessivo in questione o, nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, di non imporre alcuna riduzione. 2.   Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi atti o norme dello stesso campo di condizionalità, ai fini della fissazione della riduzione conformemente al paragrafo 1, detti casi sono considerati come un unico caso di infrazione. 3.   Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi campi di condizionalità, la procedura di fissazione della riduzione quale definita al paragrafo 1 è applicata individualmente a ogni caso di infrazione. Le percentuali delle riduzioni risultanti vengono addizionate. La riduzione massima non deve in ogni caso superare il 5 % dell’importo totale di cui al paragrafo 1. 4.   Fatti salvi i casi di infrazioni intenzionali di cui all’, qualora siano stati accertati casi ripetuti di infrazione, la percentuale fissata in conformità del paragrafo 1 per il primo caso di infrazione deve, per quanto riguarda la prima ripetizione dell’infrazione, essere moltiplicata per tre. A tal fine, qualora tale percentuale sia stata fissata in conformità del paragrafo 2, l’organismo pagatore deve determinare la percentuale che sarebbe stata applicata al primo caso di infrazione al requisito o alla norma in questione. In caso di ulteriori ripetizioni dell’infrazione, il risultato della riduzione fissata nei casi precedenti di infrazione ripetuta deve essere moltiplicato ogni volta per tre. La riduzione massima non deve in ogni caso superare il 15 % dell’importo totale di cui al paragrafo 1. Una volta raggiunta la percentuale massima del 15 %, l’autorità competente informa l’agricoltore in questione che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, si considera che egli abbia agito intenzionalmente ai sensi dell’. Qualora venga accertato in seguito un ulteriore caso di infrazione, la percentuale della riduzione da applicare viene fissata moltiplicando per tre il risultato della precedente moltiplicazione, se del caso, prima dell’applicazione del limite del 15 %, come stabilito nell’ultima frase del secondo comma.
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