Art. 67

Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazioni intenzionali

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Fatto salvo l’, qualora l’infrazione determinata sia stata commessa intenzionalmente dall’agricoltore, la riduzione da applicare all’importo complessivo di cui all’, paragrafo 1, primo comma, deve essere, di norma, pari al 20 % di tale importo. Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall'autorità di controllo competente conformemente all', paragrafo 1, lettera c), l'organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un livello non inferiore al 15 % o, se del caso, di aumentarla fino al 100 % dell’importo complessivo in questione. 2.   Qualora l’infrazione intenzionale si riferisca a un particolare regime di aiuto, l’agricoltore viene escluso da tale regime per l’anno civile in questione. In casi estremi per portata, gravità o recidività, o qualora siano state accertate infrazioni intenzionali ripetute, l’agricoltore è inoltre escluso dal regime di aiuto in questione anche nell’anno civile successivo. CAPITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI
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Art. 67 Regolamento (UE) 2004/796 — Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazioni intenzionali | Portale Normativo